La disciplina dei
mercati finanziari
Gli strumenti finanziari derivati
Inquadramento normativo
Gli strumenti finanziari derivati sono strumenti
finanziari il cui valore dipende (“deriva”) dall’andamento di un’attività
sottostante (c.d. underlying asset). Le attività sottostanti possono
avere natura finanziaria (come, ad esempio, i titoli azionari, i
tassi di interesse e di cambio, gli indici) o reale (come, ad
esempio, il caffè, il cacao, l’oro, il petrolio, ecc…).
Ai sensi del combinato disposto dei commi 2 e 3
dell’articolo 1 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante il
testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF)
per «strumenti finanziari derivati» si intendono:
-
contratti di opzione, contratti finanziari a termine
standardizzati (future), “swap”, accordi per scambi futuri di
tassi di interesse e altri contratti derivati connessi a valori mobiliari,
valute, tassi di interesse o rendimenti, o ad altri strumenti derivati,
indici finanziari o misure finanziarie che possono essere regolati con
consegna fisica del sottostante o attraverso il pagamento di differenziali
in contanti (art. 2, co. 2, lett. d));
-
contratti di opzione, contratti finanziari a termine
standardizzati (future), “swap”, accordi per scambi futuri di
tassi di interesse e altri contratti derivati connessi a merci il cui
regolamento avviene attraverso il pagamento di differenziali in contanti o
può avvenire in tal modo a discrezione di una delle parti, con esclusione
dei casi in cui tale facoltà consegue a inadempimento o ad altro evento che
determina la risoluzione del contratto (art. 2, co. 2, lett. e));
-
contratti di opzione, contratti finanziari a termine
standardizzati (future), “swap” e altri contratti derivati
connessi a merci il cui regolamento può avvenire attraverso la consegna del
sottostante e che sono negoziati su un mercato regolamentato e/o in un
sistema multilaterale di negoziazione (art. 2, co. 2, lett. f));
-
contratti di opzione, contratti finanziari a termine
standardizzati (future), “swap”, contratti a termine (forward)
e altri contratti derivati connessi a merci il cui regolamento può avvenire
attraverso la consegna fisica del sottostante, diversi da quelli indicati
dalla precedente alinea che non hanno scopi commerciali, e aventi le
caratteristiche di altri strumenti finanziari derivati, considerando, tra
l'altro, se sono compensati ed eseguiti attraverso stanze di compensazione
riconosciute o se sono soggetti a regolari richiami di margini (art. 2, co.
2, lett. g));
-
strumenti derivati per il trasferimento del rischio di credito
(art. 2, co. 2, lett. h));
-
contratti finanziari differenziali (art. 2, co. 2, lett. i));
-
contratti di opzione, contratti finanziari a termine
standardizzati (future), “swap”, contratti a termine sui tassi
d'interesse e altri contratti derivati connessi a variabili climatiche,
tariffe di trasporto, quote di emissione, tassi di inflazione o altre
statistiche economiche ufficiali, il cui regolamento avviene attraverso il
pagamento di differenziali in contanti o può avvenire in tal modo a
discrezione di una delle parti, con esclusione dei casi in cui tale facoltà
consegue a inadempimento o ad altro evento che determina la risoluzione del
contratto, nonché altri contratti derivati connessi a beni, diritti,
obblighi, indici e misure, diversi da quelli indicati alle lettere
precedenti, aventi le caratteristiche di altri strumenti finanziari
derivati, considerando, tra l'altro, se sono negoziati su un mercato
regolamentato o in un sistema multilaterale di negoziazione, se sono
compensati ed eseguiti attraverso stanze di compensazione riconosciute o se
sono soggetti a regolari richiami di margini (art. 2, co. 2, lett. j))
.
Secondo il comma 2-bis dell’articolo 1 del TUF,
il Ministro dell’economia e delle finanze, con proprio regolamento,
individua:
-
gli altri contratti derivati di cui al comma 2, lettera g),
aventi le caratteristiche di altri strumenti finanziari derivati, compensati
ed eseguiti attraverso stanze di compensazione riconosciute o soggetti a
regolari richiami di margine;
-
gli altri contratti derivati di cui al comma 2, lettera j),
aventi le caratteristiche di altri strumenti finanziari derivati, negoziati
su un mercato regolamentato o in un sistema multilaterale di negoziazione,
compensati ed eseguiti attraverso stanze di compensazione riconosciute o
soggetti a regolari richiami di margine.
Gli strumenti finanziari derivati possono essere
simmetrici o asimmetrici. Nel primo caso, entrambi i contraenti
(acquirente e venditore) si impegnano ad effettuare una prestazione alla
data di scadenza; viceversa, nei derivati asimmetrici soltanto il
venditore è obbligato a soddisfare la volontà del compratore. Nei derivati
asimmetrici, infatti, il compratore, pagando un prezzo (c.d.
premio), acquisisce il diritto di decidere in data futura se effettuare
oppure no la compravendita del bene sottostante.
Un’ulteriore distinzione concerne i derivati
negoziati sui mercati regolamentati ed i derivati over-the-counter
(OTC).
I primi sono rappresentati da contratti le cui
caratteristiche sono standardizzate e definite dall’autorità del mercato su
cui vengono negoziati; tali caratteristiche riguardano l’attività
sottostante, la durata, il taglio minimo di negoziazione, le modalità di
liquidazione, ecc…; in Italia, il mercato regolamentato degli strumenti
derivati è denominato IDEM (Italian Derivative Market) ed è gestito
da Borsa Italiana Spa (esiste anche il mercato SeDeX sul quale vengono
invece scambiati i derivati cartolarizzati). Sul mercato regolamentato
circolano strumenti quali futures, opzioni, warrants,
covered warrants e ETF.
I derivati over-the-counter (OTC) sono, invece,
negoziati bilateralmente (direttamente tra le due parti) fuori dai mercati
regolamentati; in questo caso, i contraenti possono liberamente stabilire
tutte le caratteristiche dello strumento; generalmente questi sono swap
e forward.
Alcune
tipologie di strumenti finanziari derivati negoziati sul mercato
regolamentato
Il future è un contratto
derivato negoziato su mercati regolamentati, mediante il quale
acquirente e venditore si impegnano a scambiarsi una determinata
quantità di una certa attività finanziaria o reale (detta
attività sottostante o underlying asset) a un prezzo
prefissato e con liquidazione differita a una data futura
prestabilita. È un contratto simmetrico, in quanto entrambi i
contraenti sono obbligati a effettuare una prestazione a
scadenza. L’operatore che acquista il future (che si
impegna, cioè, ad acquistare a scadenza il sottostante) assume
una posizione lunga (long), mentre l’operatore che vende
il future assume una posizione corta (short).
Nella maggior parte dei casi, i future
non si concludono con la consegna fisica del bene sottostante:
infatti, gli operatori preferiscono “chiudere” le posizioni
aperte, rivendendo un contratto future precedentemente
acquistato o acquistando il contratto future
precedentemente venduto; ciò consente di risparmiare sui costi
di consegna. Al contrario, se il future giunge a
scadenza, potrà essere liquidato per cash settlement
(calcolandone il controvalore monetario) oppure potrà avvenire
la consegna fisica dell’attività sottostante. In quest’ultimo
caso, l’esatta quantità e qualità dei beni consegnabili sono
fissate dal mercato in cui tale contratto viene scambiato.
L’attività sottostante (underlying asset)
di un future può essere un’azione, un’obbligazione, un
tasso di interesse a lungo termine, un tasso a breve, una
valuta, un indice azionario o una merce (commodity).
La dimensione del contratto definisce
l’ammontare che il venditore dovrà consegnare al compratore per
ogni contratto stipulato.
In Italia i future sono negoziati sul
mercato IDEM (Italian Derivative Market). Esistono tre
tipi di contratti: S&P/Mib Futures (contratto future
scritto sull’indice S&P/Mib; ogni punto indice vale 5 euro),
Mini S&P/Mib (analogo al precedente, ma con un valore di 1
euro per ciascun punto indice), Single Stock Futures (future
scritti su titoli azionari).
Al fine di ridurre i rischi di insolvenza,
la Clearing House (che in Italia è la Cassa di
Compensazione e Garanzia) obbliga i contraenti a liquidare
quotidianamente le posizioni aperte in future attraverso
il meccanismo del marking-to-market.
I future possono essere negoziati
con tre finalità: copertura, speculazione e arbitraggio.
Le opzioni sono contratti
derivati che attribuiscono al compratore il diritto di
acquistare o vendere un’attività sottostante a (oppure entro)
una certa data, a un prezzo prefissato.
Le opzioni sono contratti
derivati asimmetrici, in quanto soltanto il venditore
è obbligato a soddisfare le volontà del compratore;
quest’ultimo, invece, detiene il diritto di decidere se
esercitare o meno la facoltà implicita nel contratto.
Gli elementi caratteristici di una opzione
sono:
-
il sottostante (o underlying): esso può
essere un titolo azionario, un indice, una valuta estera (o un
tasso di cambio), un contratto future, una merce (commodity)
oppure una qualsiasi attività finanziaria o reale. Tutte le
opzioni scritte sul medesimo sottostante costituiscono una
“serie”;
-
la facoltà. Le opzioni che conferiscono al
possessore la facoltà di acquistare, in data futura, il
sottostante vengono denominate opzioni call. Le
opzioni che conferiscono al possessore la facoltà di vendere
il sottostante vengono denominate opzioni put.
Tutte le opzioni dello stesso tipo (call oppure
put) costituiscono una “classe”;
-
la scadenza. Le opzioni che conferiscono al
possessore il diritto di esercitare la facoltà esclusivamente il
giorno che coincide con la scadenza del contratto, vengono
denominate opzioni europee, mentre le opzioni che
conferiscono al possessore il diritto di esercitare la facoltà
in un qualsiasi giorno entro la scadenza del contratto, vengono
denominate opzioni americane;
-
il prezzo di esercizio (prezzo base o
strike price) rappresenta il prezzo al quale il possessore
dell’opzione call oppure put può,
rispettivamente, acquistare o vendere l’attività sottostante.
Il soggetto che acquista una opzione
assume una posizione lunga (long), mentre la controparte,
che vende l’opzione, assume una posizione corta (short).
Esistono pertanto quattro tipi di posizioni sulle opzioni:
- una
posizione lunga su una call (diritto di acquistare a
termine il sottostante);
- una
posizione lunga su una put (diritto di vendere a termine
il sottostante);
- una
posizione corta su una call (obbligo di vendere a termine
il sottostante se la controparte ne fa richiesta);
- una
posizione corta su una put (obbligo di acquistare a
termine il sottostante se la controparte ne fa richiesta).
Dato che le opzioni conferiscono al
loro possessore una facoltà e non un obbligo, potranno assumere
un valore positivo (nel caso in cui risulti conveniente
esercitare la facoltà) o, al massimo, nullo.
Le opzioni vengono impiegate dagli
operatori con finalità di speculazione, copertura o arbitraggio.
In Italia, le opzioni sono negoziate sul mercato IDEM (Italian
Derivative Market). Esistono due diverse tipologie di
contratti di opzione, le S&P/Mib options (opzioni
sull’indice S&P/Mib di tipo europeo) e le Iso-Alfa o
single stock options (scritte su titoli azionari e di tipo
americano).
I warrant sono strumenti
finanziari derivati che attribuiscono al possessore il diritto
di acquistare (warrant call) o di vendere (warrant put)
l’attività sottostante a (oppure entro) una determinata scadenza
ad un prezzo predeterminato.
Il warrant è uno strumento derivato
molto simile ad un’opzione che conferisce al possessore una
facoltà di acquisto (call) o di vendita (put) da
esercitarsi a oppure entro una certa scadenza (se di tipo
europeo oppure americano) su una determinata attività
sottostante e ad un prezzo prefissato.
Il warrant (di tipo call) è
particolarmente utilizzato dalle società al fine di rendere più
appetibili le proprie obbligazioni (obbligazioni cum warrant)
oppure al fine di raccogliere nuove risorse mediante aumenti di
capitale.
Il warrant è uno strumento che può
circolare separatamente rispetto al titolo principale e può
essere negoziato sul mercato MTA.
Il warrant si differenzia
dall’opzione per il fatto di essere un titolo (e non un
contratto), per una maggiore durata e per la mancanza di un
sistema di margini.
Il covered warrant è uno
strumento finanziario derivato emesso da un intermediario
finanziario che conferisce all’acquirente il diritto di
acquistare (covered warrant call) o vendere (covered
warrant put) un’attività sottostante a un prezzo
prestabilito (prezzo di esercizio o strike price) a (o
entro) una prefissata scadenza.
I covered warrant sono strumenti
finanziari, diversi dai warrant, che conferiscono la
facoltà di acquistare e/o di vendere, alla o entro la data di
scadenza, un certo quantitativo dell’attività sottostante a un
prezzo prestabilito.
L’esercizio di un covered warrant
può comportare la consegna fisica del sottostante oppure la
liquidazione monetaria della differenza, se positiva, tra il
prezzo dell’underlying e lo strike price (nel caso
di covered warrant call) o della differenza, se positiva,
tra lo strike price e il prezzo dell’underlying
(nel caso di covered warrant put). Attualmente, tutti i
covered warrant negoziati sul SeDeX
prevedono la liquidazione monetaria automatica a scadenza in
caso di importo differenziale positivo.
Con riferimento allo stile di esercizio, un
covered warrant è di tipo americano se può essere
esercitato in ogni momento nel corso della sua efficacia; è,
invece, di tipo europeo se può essere esercitato solo a
scadenza.
Il soggetto che investe in un covered
warrant call ha delle aspettative di rialzo dell’underlying
(analogamente all’acquirente di una opzione call), in
quanto beneficia di un importo di liquidazione tanto più elevato
quanto più alto è il valore del sottostante (viceversa per i
covered warrant put).
Rispetto a un investimento diretto
nell’attività sottostante, l’esborso monetario necessario per
investire in covered warrant (il premio) è inferiore, ma
il rischio di perdere tutto il capitale investito è molto più
elevato: è sufficiente che a scadenza il prezzo dell’underlying
sia inferiore allo strike per i call, viceversa
per i put.
l pari degli altri strumenti derivati,
anche i covered warrant possono essere impiegati a fini
di copertura dei rischi. Infatti, chi, sottoscrivendo questo
strumento, acquista il diritto a ricevere (covered warrant
call) in una data futura una merce, una somma di denaro in
valuta estera o titoli, si copre dal rischio di aumento del
prezzo dell’attività sottostante che ha in portafoglio.
Viceversa, chi attraverso la sottoscrizione del covered
warrant si obbliga a consegnare a termine l’attività
sottostante (covered warrant put), si copre dal rischio
di una riduzione del prezzo dell’attività sottostante.
Nonostante le numerose analogie con le
opzioni, i covered warrant si differenziano in alcuni
particolari:
-
sono rappresentati da un titolo, ossia sono
cartolarizzati, mentre le opzioni sono contratti;
-
possono essere emessi soltanto da istituzioni
bancarie (in genere banche di investimento);
-
sono negoziati su un mercato a pronti e non sul
mercato dei derivati;
-
hanno una scadenza più elevata. |
Le principali finalità associate alla negoziazione di
strumenti finanziari derivati sono le seguenti:
-
copertura di posizioni (hedging): si intende proteggere
il valore di una posizione da variazioni indesiderate dei prezzi di mercato.
L’utilizzo dello strumento derivato consente di neutralizzare l’andamento
avverso del mercato, bilanciando le perdite/guadagni sulla posizione da
coprire con i guadagni/perdite sul mercato dei derivati;
-
speculazione: strategie finalizzate a realizzare un profitto
basato sull’evoluzione attesa del prezzo dell’attività sottostante;
-
arbitraggio: quando si sfrutta un momentaneo disallineamento
tra l’andamento del prezzo del derivato e quello dello strumento sottostante
(destinati a coincidere all’atto della scadenza del contratto), vendendo lo
strumento sopravvalutato e acquistando quello sottovalutato e ottenendo,
così, un profitto privo di rischio.
La diffusione degli strumenti finanziari derivati è
fenomeno recente, che s’inquadra nell’elaborazione di strategie finanziarie
volte a permettere ai soggetti operanti sul mercato di garantirsi da rischi
finanziari connessi alla loro attività o di realizzare una gestione attiva
dell’indebitamento, adeguandolo all’evoluzione delle condizioni di mercato
per fruire delle opportunità derivanti dalle oscillazioni dei tassi
d’interesse.
L’applicazione di queste tecniche alla finanza degli
enti territoriali è assai recente, poiché in precedenza l’indebitamento di
essi consisteva in mutui contratti con la Cassa depositi e prestiti (a tasso
fisso) o con istituti bancari (a tassi stabiliti entro i limiti massimi
fissati dall’autorità di Governo).
L’impiego di strumenti finanziari derivati da parte degli enti
territoriali
Nell’ambito delle disposizioni che disciplinano il
finanziamento delle spese di investimento degli enti locali, contenute nel
testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali (TUEL), di cui
al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, l’articolo 205 autorizza gli enti
locali a contrarre prestiti obbligazionari nelle forme consentite dalla
legge.
L’emissione di titoli obbligazionari da parte degli
enti territoriali è disciplinata dall’articolo 35 della legge 23 dicembre
1994, n. 724 (provvedimento collegato alla legge finanziaria per il 1995)
e dal regolamento emanato con decreto del Ministro del tesoro 5
luglio 1996, n. 420.
La disciplina consente a regioni, province, comuni e
unioni di comuni, città metropolitane, comunità montane e consorzi tra enti
locali territoriali di deliberare l’emissione di prestiti obbligazionari
destinati in via esclusiva al finanziamento degli investimenti[4].
È esplicitamente previsto il divieto di finanziare spese di parte corrente.
Per quanto riguarda le regioni, la legge n. 724 del
1994 rinvia alla disciplina contenuta nell’articolo 10 della legge 16
maggio 1970, n. 281, in base alla quale la facoltà di emettere titoli
obbligazionari deve essere esercitata mediante apposita legge regionale di
autorizzazione entro precisi limiti quantitativi e contabili.
Il comma 1 dell’articolo 41 della legge 28 dicembre
2001, n. 448 (legge finanziaria per il 2002), al fine di contenere il
costo dell’indebitamento e di consentire la vigilanza sugli andamenti della
finanza pubblica, ha conferito al Ministero dell’economia e delle finanze
una funzione generale di coordinamento con riferimento all’accesso al
mercato dei capitali delle province, dei comuni, delle unioni di comuni,
delle città metropolitane, delle comunità montane e delle comunità isolane,
di cui all’articolo 2 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli
enti locali emanato con il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
nonché dei consorzi tra enti territoriali e delle regioni.
I commi 2 e 3 hanno modificato la
disciplina dell’emissione di titoli obbligazionari e della contrazione di
mutui da parte degli enti territoriali, al fine di rimuovere alcuni vincoli
che sembravano aver condizionato l'utilizzazione di tali strumenti di
finanziamento.
Il comma 3 ha abrogato il primo periodo del
comma 6 dell’articolo 35 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, nonché l’articolo
3 del regolamento emanato con decreto del Ministro del tesoro 5 luglio 1996,
n. 420.
Varie disposizioni sono contenute nel regolamento
concernente l’accesso al mercato dei capitali da parte delle province, dei
comuni, delle città metropolitane, delle comunità montane e delle comunità
isolane, nonché dei consorzi tra enti territoriali e delle regioni, emanato
con decreto dei Ministri dell’economia e delle finanze e dell’interno 1°
dicembre 2003, n. 389.
Ulteriori precisazioni sono state fornite dal
Ministero dell’economia e delle finanze mediante la circolare 27 maggio 2004.
Le modifiche apportate dalla legge finanziaria per il 2007
I commi da 736 a 738 dell’articolo 1 della legge
finanziaria per il 2007 (legge n. 296 del 2006) contengono disposizioni
in materia di indebitamento degli enti locali tramite utilizzo di strumenti
derivati.
In materia, sono intervenute le circolari
esplicative del Ministero dell’economia e delle finanze 31 gennaio 2007,
pubblicata in G.U. n. 29 del 5 febbraio 2007 e 22 giugno 2007, n. 6301,
pubblicata in G.U. n. 151 del 2 luglio 2007.
Il comma 736 è diretto a ridurre l’utilizzo, da
parte di regioni ed enti locali,
di strumenti finanziari derivati per le operazioni di gestione del debito.
Il comma in esame afferma che le operazioni di gestione
del debito tramite strumenti derivati effettuate da regioni ed enti locali
devono essere improntate alla riduzione del costo finale del debito e alla
riduzione dell’esposizione ai rischi di mercato. È stabilito inoltre che le
suddette operazioni possano essere concluse solo in corrispondenza di
passività effettivamente dovute, avendo riguardo al rischio di credito
assunto.
I commi 737 e 738 hanno introdotto
obblighi di comunicazione a carico delle regioni e degli enti locali che
pongono in essere operazioni di ammortamento del debito con rimborso unico a
scadenza e operazioni in strumenti derivati.
Ai sensi del comma 737 - che ha inserito i commi
2-bis e 2-ter nell’articolo 41 della legge 28 dicembre 2001,
n. 448 (legge finanziaria per il 2002) - le regioni e gli enti locali, prima
della sottoscrizione di contratti relativi alle operazioni sopra indicate,
devono trasmetterli al Ministero dell’economia e delle finanze-Dipartimento
del tesoro. La trasmissione è elemento costitutivo dell’efficacia dei
contratti stessi. Sono espressamente confermate le disposizioni di cui al
citato decreto interministeriale n. 389 del 2003 in materia di
controllo sull’andamento delle operazioni. La norma ha trovato applicazione
a partire dal 1° gennaio 2007.
L’articolo 1 del D.M. n. 389 del 2003,
concernente l’accesso al mercato dei capitali da parte degli enti locali e
delle regioni, prevede che tali soggetti comunichino entro il giorno 15 dei
mesi di febbraio, maggio, agosto e novembre di ogni anno al Ministero
dell’economia e delle finanze-Dipartimento del tesoro i dati relativi
all’utilizzo netto di forme di credito a breve termine presso il sistema
bancario, ai mutui accesi con soggetti esterni alla pubblica
amministrazione, alle operazioni derivate concluse e ai titoli
obbligazionari emessi, nonché alle operazioni di cartolarizzazione concluse.
Il nuovo comma 2-ter stabilisce che le
operazioni di cui al nuovo comma 2-bis (operazioni di ammortamento
del debito con rimborso unico a scadenza e operazioni in strumenti derivati)
che vìolano la vigente normativa debbano essere comunicate alla Corte dei
conti per l’adozione dei provvedimenti di sua competenza.
Il comma 738 stabilisce che gli enti tenuti alle
comunicazioni di cui al citato articolo 41 della legge n. 448 del 2001
debbano conservare, per almeno cinque anni, elenchi aggiornati contenenti i
dati di tutte le operazioni finanziarie e di indebitamento soggette
all’obbligo di comunicazione. L’organo di revisione dell’ente territoriale
vigila sul corretto e tempestivo adempimento dell’obbligo da parte degli
enti vigilati.
Le disposizioni recate
dall’articolo 1, commi 381-384, della legge finanziaria per il 2008
I commi da 381 a 384 dell’articolo 1 della legge
finanziaria per il 2008 (legge n. 244 del 2007) riguardano i contratti
su strumenti finanziari derivati.
Il comma 381 ha disposto che i contratti su
strumenti finanziari derivati, sottoscritti da regioni ed enti locali,
devono essere informati alla massima trasparenza.
Il comma 382 ha demandato ad un decreto del
Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare sentite la Consob e la
Banca d’Italia, il compito di indicare le informazioni che devono recare i
contratti su strumenti finanziari, anche derivati, sottoscritti da regioni
ed enti locali, nonché il compito di specificare le indicazioni secondo le
quali tali contratti devono essere redatti.
Il Ministero dell’economia e delle finanze sarà quindi
tenuto a verificare la conformità dei contratti al predetto decreto
ministeriale.
Il comma 383 ha stabilito che la regione o
l’ente locale sottoscrittore dello strumento finanziario debba attestare
espressamente di aver preso piena considerazione:
-
dei rischi dello strumento proposto;
-
delle caratteristiche dello strumento proposto.
E’ inoltre stabilito che l’ente pubblico territoriale
debba evidenziare gli oneri e gli impegni finanziari derivanti dal contratto
in apposita nota allegata al bilancio.
Ai sensi del comma 384, il rispetto di quanto
previsto dai commi 382 e 383 è elemento costitutivo
dell’efficacia dei contratti.
La norma di chiusura recata dal comma 384 in
esame parrebbe significare - qualificando il rispetto di quanto previsto dai
commi 382 e 383 in termini di “elemento costitutivo
dell’efficacia dei contratti” - che il contratto stipulato tra l’ente
territoriale e la sua controparte avente ad oggetto strumenti finanziari
anche derivati non deve ritenersi nullo ovvero annullabile anche ove non
siano rispettate le disposizioni recate dai commi 382 e 383.
Il mancato rispetto di tali norme impedirebbe, infatti, soltanto il
dispiegarsi dell’efficacia del contratto.
Pertanto, un adeguamento successivo dell’ente
territoriale alle prescrizioni recate dai commi 382 e 383
consentirebbe al contratto, di per sé valido, di produrre anche gli effetti
suoi propri.
Il comma 384 ha altresì previsto che la
violazione delle norme introdotte dai precedenti commi vada comunicata alla
Corte dei conti, che sarà tenuta ad adottare i provvedimenti rientranti
nella sua competenza.
La
legge comunitaria 2007
Si ricorda che l’articolo 25 della
legge 25 febbraio 2008, n. 34
ha previsto di completare il recepimento delle direttive
2001/65/CE
e 2003/51/CE.
Con l’applicazione della normativa comunitaria in oggetto, si
verificherà il graduale adattamento delle regole contabili
nazionali ai principi contabili internazionali (IAS:
international accounting standards).
Tra l’altro, diverrà obbligatorio indicare
annualmente nei bilanci societari – per la precisione nello
stato patrimoniale – le perdite prodotte dagli strumenti
finanziari derivati stipulati dalle società, applicando, per
quanto riguarda i criteri di valutazione, il valore di mercato
(c.d. fair value). |